In base all’Accordo Stato Regioni in materia di sicurezza sul lavoro circa la formazione degli operatori si sta approssimando la prima scadenza. L’obbligo di formazione è per gli operatori che utilizzano piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, autogru, gru su autocarro e carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/elevatori/sollevatori semoventi telescopici rotativi). Lo stesso Accordo stabilisce la durata della validità dell’abilitazione e dell’aggiornamento (validità di 5 anni e durata di almeno 4 ore per ogni macchina per l’aggiornamento).
Ma per chi ha fatto i corsi di formazione prima dell’entrata in vigore di tale accordo, ossia prima del 12/03/13, cosa succede? In pratica l’Accordo ritiene validi i corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati del l’Accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento. Qualora una di queste caratteristiche non fosse stata rispettata, per mantenere la validità del corso è necessario integrare le parti mancanti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo. Ne deriva quindi che quanti sono in questa situazione hanno tempo entro e non oltre il 12/03/2015 per mettersi in regola. Affrettatevi.