Il Ministero dello Sviluppo Economico, considerando il dpcm dell’8 marzo 2020, comunica che le disposizioni urgenti – di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) – si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nello stesso decreto decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.
Inoltre, le limitazioni introdotte ieri non vietano ai TRANSFRONTALIERI gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.
Le MERCI possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Per le PERSONE FISICHE vengono stabilite restrizioni agli spostamenti all’interno di una intera Regione — la Lombardia — e di 14 Province (Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti). Nel testo del decreto si legge che, all’interno di queste zone “di sicurezza” (la definizione di “zone rosse” è stata abbandonata e le zone rosse istituite intorno ai comuni del Lodigiano e di Vo’ Euganeo, non ci sono più), va evitato “ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita”, “nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità” o “per motivi di salute”. A chi si trova fuori dalle zone di sicurezza al momento dell’entrata in vigore del decreto è consentito “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Insomma: all’interno di queste zone non ci si può muovere se non per i motivi elencati dal decreto; e non si può né entrare né uscire dalle zone di sicurezza, se non per i motivi elencati dal decreto.